Difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.

Piano regionale rifiuti speciali ed amianto

Con DPREG n.92/2024 (Pubblicato sul BUR N° 22 del 24/07/2024) è stato approvato l'aggiornamento 2023 del 10/07/2024 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E AMIANTO.

 

 

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Autorimozione e microraccolta amianto

Con deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2023, n. 867 sono state approvate le “Linee guida finalizzate alla microraccolta di amianto da parte dei Comuni e dei proprietari di edifici di civile abitazione – rev.2023”.

Per garantire l’esecuzione dei lavori in piena sicurezza sono stati definiti, in modo puntuale, le quantità e le procedure operative necessarie a salvaguardare sia i soggetti direttamente che indirettamente interessati (vicini di casa o passanti).

 

Tipologia di materiale

Quantità/anno

Pannelli, lastre piane e/o ondulate

25 mq

Canne fumarie o tubazioni

3 m lineari

Altri elementi/materiali contenenti amianto che per asporto non necessitano di demolizioni murarie (es. cappe)

50 kg

 

Nell’ambito di ciascuna tipologia è fatto divieto di frazionamento dell’intervento di rimozione (a titolo esemplificativo non è possibile intervenire su una copertura di 50mq rimuovendo solo 25mq e rimandando in un secondo momento il completamento dell'intervento).

Il rispetto delle linee guida è vincolante nel caso in cui si richieda di accedere ai contributi di cui all’articolo 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).

La procedura si applica esclusivamente alla rimozione (MCA) in matrice compatta ubicati nelle civili abitazioni o nelle loro pertinenze da parte di cittadini proprietari di manufatti contenenti amianto, nel rispetto delle tipologie e nelle quantità massime sopra indicate.

Le linee guida non trovano applicazione in caso di:

-        manufatti contenenti amianto libero o in matrice friabile;

-        manufatti in amianto in matrice compatta non integri e/o danneggiati;

-        coperture o lastre in cemento amianto in stato “pessimo” (superficie danneggiata > 50%) o “scadente” (superficie danneggiata > 10% e < 50%);

-        coperture in cemento-amianto con presenza di canali di gronda;

-        materiali per la cui rimozione è necessario procedere a demolizione di opere murarie;

-        materiali che per essere rimossi debbano essere sottoposti a taglio o rottura;

-        materiali contenenti amianto ubicati in immobili di origine industriale e/o artigianale e/o commerciale.

In tali casi la rimozione può avvenire solo da parte di imprese specializzate, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il rispetto delle linee guida è vincolante nel caso in cui si richieda di accedere ai contributi di cui all’articolo 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).

 

Parallelamente i Gestori dei rifiuti comunali attivano il servizio di microraccolta attraverso propri regolamenti di servizio di gestione in coerenza alle presenti linee guida.

Come effettuare l’autorimozione:

1.    verificare che i quantitativi e tipologia di amianto da rimuovere siano coerenti con quelli in tabella;

2.    verificare se il Comune di appartenenza sia o meno inserito nell’elenco dei Comuni mappati con il drone  ed in caso positivo richiedere al Comune il Codice ID_UNITA’/ID_PUNTO;

3.    contattare una ditta o l’Ente gestore dei rifiuti autorizzati alla raccolta e al trasporto di rifiuti pericolosi per concordare tempistiche e modalità di ritiro a domicilio dei rifiuti contenenti amianto in matrice compatta e i relativi costi;

4.    procurarsi i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di rimozione come descritto nella sezione “MATERIALE NECESSARIO E SUE CARATTERISTICHE”;

5.    effettuare l’intervento rispettando scrupolosamente le indicazioni operative riportate nelle “PROCEDURE DI RIMOZIONE“; durante le lavorazioni deve essere interdetto l’accesso agli estranei;

6.    provvedere allo stoccaggio del materiale rimosso, opportunamente trattato e confezionato, presso la sede della rimozione fino alla data concordata per il ritiro, che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile;

7.    Richiedere la consegna, da parte della ditta incaricata, della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti a garanzia del corretto smaltimento degli stessi e conservarla per almeno 3 anni ai sensi dell’articolo 193 comma 2 del d.lgs. 152/2006;

8.    Se il manufatto è inserito nell’Archivio regionale Amianto (cioè dispone di Codice ID_UNITA’/ID_PUNTO) trasmettere la comunicazione di autorimozione al Comune competente per territorio e per conoscenza a ad ARPA all’indirizzo progetto.amianto@arpa.fvg.it .

Scarica le linee guida

Scarica la comunicazione di autorimozione

 

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Procedure di segnalazione e tracciabilità

Con deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2023, n. 868 sono state approvate le Linee guida per la segnalazione, tracciabilità e metodo di valutazione dello stato di conservazione e pericolosità di manufatti contenenti amianto – rev.2023

In sintesi, le procedure per la segnalazione dei manufatti contenenti amianto regolamentano i seguenti aspetti:

Segnalazione negli ambienti di lavoro

Segnalazione da parte di soggetti terzi

Comunicazione da parte di proprietari di edifici privati

Comunicazione di materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile 

 Scarica il Modulo di segnalazione presenza presunta di amianto

Scarica il Modulo di comunicazione presenza accertata di amianto

Scarica il Modulo di comunicazione presenza accertata di amianto libero o in matrice friabile

Mappatura dei MCA da parte di funzionari di enti pubblici

Nel caso in cui ARPA o le Aziende Sanitarie riscontrino manufatti contenenti amianto degradati, durante i sopralluoghi legati alle loro attività istituzionali, procedono all’inserimento nell’Archivio regionale amianto A.R.Am. e a darne comunicazione al proprietario, unitamente al certificato di mappatura e alle istruzioni dell’utilizzo dell’ID_UNITA’ e ID_PUNTO in caso di bonifica (rimozione, incapsulamento o confinamento).

Rifiuti abbandonati contenenti amianto

Le linee guida non trovano applicazione in caso di manufatti contenenti amianto abbandonati al suolo, la cui disciplina è rinvenibile nella Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e per la cui segnalazione occorre fare riferimento a quanto previsto dal Comune competente per territorio e alle Linee guida per la gestione dei rifiuti abbandonati di ARPA FVG

Tracciabilità degli edifici

Le linee guida costituiscono anche documento di riferimento per la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese per la tracciabilità di manufatti contenenti amianto.

A seguito di mappatura regionale oppure a seguito delle procedure di segnalazione/comunicazione ogni edificio con presenza accertata di amianto è inserito nell’Archivio regionale amianto (A.R.Am.) e sarà associato ad un codice (ID_UNITA’) che lo identifica univocamente. Ad ogni manufatto contenente amianto (ad esempio pavimentazione, tubazione o tetto) presente nell’edificio è assegnato un ulteriore codice numerico (ID_PUNTO).

Ad esclusione dei casi di autorimozione, nel momento in cui il proprietario (o altro soggetto delegato) intenda effettuare i lavori di bonifica (rimozione, incapsulamento o confinamento) deve rivolgersi ad una ditta specializzata iscritta all’Albo gestori rifiuti (nelle categorie 10A o 10B) comunicando il codice ID_UNITA’/ID_PUNTO per l’aggiornamento della mappatura nell’A.R.Am..

Valutazione dello stato di conservazione e di pericolosità

In ultimo, per uniformare nel territorio le procedure per la valutazione dello stato di conservazione di manufatti contenenti amianto, sono stati individuati i seguenti metodi:

  • AMLETO: Algoritmo per la valutazione delle coperture in cemento amianto
  • VERSAR: Algoritmo per la valutazione dei manufatti contenenti amianto, sia friabili che compatti, presenti all’interno di edifici

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Mappatura

Con LR n.34/2017 è stato formalmente istituito l’archivio regionale amianto (A.R.Am.) volto all’aggiornamento informatizzato della mappatura da parte di tutti i soggetti interessati. Tale attività permette sia una raccolta omogenea nel territorio sia consente di ottenere un aggiornamento in tempo reale una volta avvenuta la bonifica. Dal mese di luglio 2017 l’applicativo è disponibile per l’inserimento da parte dei Comuni e, a partire dal 2019, è utilizzato per l’inserimento, da parte della Regione, del rilievo delle coperture in cemento amianto con l’utilizzo di immagini ad alta definizione rilevate da drone.

Con l’approvazione delle Linee guida di inserimento dei dati in ARAM verranno definite anche le modalità di inserimento degli edifici di proprietà di Aziende e dei privati su iniziativa dei cittadini.

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Verifica dello stato di consistenza dei manufatti contenenti amianto

A seguito di segnalazione di presunta presenza di materiale contenente amianto in cattivo stato di conservazione o di mappatura da parte della Regione, i Comuni effettuano un’istruttoria volta alla verifica dello stato di consistenza dei manufatti contenenti amianto nel corso della quale si provvede, in via esemplificativa, a:

-          esaminare eventuale documentazione di archivio;

-          realizzare un sopralluogo, per l’ispezione visiva del materiale segnalato;

-          individuare il proprietario;

-          chiedere al proprietario eventuali informazioni sulla presenza dell’amianto e sul suo stato di conservazione, mediante la compilazione dei modello di Dichiarazione resa a seguito di segnalazione o di mappatura regionale.

In caso di verifica positiva della segnalazione il comune provvede all’inserimento del manufatto nell’A.R.Am., o all’aggiornamento dei dati inseriti dalla Regione, dandone comunicazione al proprietario unitamente al certificato di mappatura e alle istruzioni dell’utilizzo dell’ID_UNITA’ e ID_PUNTO in caso di bonifica (rimozione, incapsulamento o confinamento).

Successivamente a tale inserimento, in caso di sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, è avviato il procedimento volto all’emanazione dell’ordinanza contingibile e urgente di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi in materia di enti locali) da parte del Sindaco. A tal fine il Comune procede, se necessario poiché non disponibili evidenze sulla natura del materiale in opera, ad indagine analitica del manufatto e successivamente richiede all’Azienda sanitaria competente per territorio (Dipartimenti di Prevenzione, strutture di Igiene e sanità pubblica) un sopralluogo per la valutazione dello stato di conservazione del manufatto.

Scarica il modello di Dichiarazione resa a seguito di segnalazione o di mappatura regionale

 

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