Modalità per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio, alla caccia di selezione, al prelievo degli ungulati con cani da seguita, al prelievo in deroga, al recupero di fauna selvatica ferita con l’ausilio di cani da traccia, di cani da traccia e cani da seguita per l’impiego venatorio e per il conseguimento della qualifica di guardia venatoria volontaria.

Dall’01/01/2018, per la partecipazione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni all’esercizio venatorio, alla caccia di selezione agli ungulati, alla caccia tradizionale agli ungulati, a conduttore di cani da traccia, a dirigente venatorio, è richiesto l’attestato di frequenza di un corso preparatorio organizzato dalle associazioni venatorie, dalle organizzazioni professionali agricole o dalle associazioni di protezione ambientale. Resta in capo alla Regione l’organizzazione dei corsi per il conseguimento dell’abilitazione ai prelievi in deroga ed alla qualifica di guardia venatoria volontaria. Tutti gli esami abilitativi sono organizzati dalla Regione.

Indice dei contenuti

Esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio, ai sensi dell'art. 29 della LR 6/2008 

Ai sensi dell’art. 3 della L.R. 6/2008, la Regione organizza gli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio.
Ai sensi dell’art. 29 della L.R. 6/2008, per la partecipazione agli esami per il conseguimento dell’abilitazione all'esercizio venatorio, è richiesto l'attestato di frequenza di un corso preparatorio organizzato dalle associazioni venatorie, dalle organizzazioni professionali agricole o dalle associazioni di protezione ambientale.
L'esame per il conseguimento all'abilitazione all'esercizio venatorio consiste:
a) in una o più prove sulla disciplina venatoria, sulla zoologia applicata alla caccia, sulle principali patologie della fauna selvatica, sulle armi e le munizioni da caccia, nonché sui principi di tutela dell'ambiente e di salvaguardia delle colture agricole;
b) in una prova pratica di corretto maneggio delle armi da effettuarsi in sede d'esame.
La domanda di ammissione all'esame è corredata del certificato medico rilasciato dalla competente Azienda per i servizi sanitari o da Ufficiale medico militare attestante l'idoneità all'esercizio venatorio e del certificato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato presso poligoni di tiro a segno nazionale.

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Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione, ai sensi dell'art. 5 della LR 14/1987

Ai sensi dell’art. 3 della L.R. 6/2008, la Regione organizza gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione.
Ai sensi dell’art. 29 della L.R. 6/2008, per la partecipazione agli esami per il conseguimento dell’abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati, è richiesto l'attestato di frequenza di un corso preparatorio organizzato dalle associazioni venatorie, dalle organizzazioni professionali agricole o dalle associazioni di protezione ambientale.
Ai sensi dell’art. 5 della L.R. 14/1987, possono esercitare la caccia di selezione coloro i quali abbiano superato l’esame; in deroga a quanto sopra riportato, possono esercitare la caccia di selezione anche i soci che non abbiano ancora conseguito il titolo di abilitazione, purché risultino iscritti all'apposito esame e per un solo anno dalla prima iscrizione allo stesso, esclusivamente se accompagnati da un socio in possesso dell'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione, che funga da tutore e se ne assuma preventivamente per iscritto, di fronte al Direttore della riserva di caccia, la totale responsabilità relativamente alla gestione faunistica.
Ai sensi dell’art. 29 della L.R. 6/2008, l'esame di abilitazione all'esercizio della caccia di selezione si svolge sulla base degli indirizzi dell'ISPRA in materia. L'esame consente di verificare, in particolare, la conoscenza di nozioni di legislazione venatoria, di biologia, etologia ed ecologia applicata alla gestione faunistica, dei principi di gestione faunistica, dei sistemi di caccia, delle tecniche venatorie e della balistica, di etica venatoria, il riconoscimento degli ungulati e la trofeistica.

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Esami per il conseguimento dell’abilitazione alla caccia tradizionale agli ungulati, ivi compresa la caccia agli ungulati con cani da seguita, ai sensi dell’art. 7 bis della LR 56/1986

Ai sensi dell’art. 3 della L.R. 6/2008, la Regione organizza gli esami per il conseguimento al prelievo degli ungulati con cani da seguita.
Ai sensi dell’art. 29 della L.R. 6/2008, per la partecipazione agli esami per il conseguimento dell’abilitazione alla caccia tradizionale agli ungulati, è richiesto l'attestato di frequenza di un corso preparatorio organizzato dalle associazioni venatorie, dalle organizzazioni professionali agricole o dalle associazioni di protezione ambientale.
Ai sensi dell’art. 7 bis della L.R 56/1986, l'esercizio della caccia agli ungulati con cani da seguita è subordinato al superamento dell’esame di cui sopra.
Possono esercitare la caccia agli ungulati nella forma tradizionale i cacciatori che praticano tale forma di caccia da almeno cinque anni come attestato da idonea dichiarazione sostitutiva del Direttore della Riserva di caccia e, infine, i cacciatori di età superiore ad anni sessanta all’entrata in vigore della L.R. 6/2008.
Possono esercitare la caccia agli ungulati con cani da seguita anche coloro che non abbiano ancora conseguito il titolo di abilitazione, purché risultino iscritti all'apposito esame e per un solo anno dalla prima iscrizione allo stesso, esclusivamente se accompagnati da persona in possesso dell'abilitazione all'esercizio della caccia agli ungulati con cani da seguita.
Ai sensi dell’art. 29 della L.R. 6/2008, l'esame di abilitazione all'esercizio della caccia tradizionale agli ungulati si svolge sulla base degli indirizzi dell'ISPRA in materia. L'esame consente di verificare, in particolare, la conoscenza di nozioni di legislazione venatoria, di biologia, etologia ed ecologia applicata alla gestione faunistica, dei principi di gestione faunistica, dei sistemi di caccia, delle tecniche venatorie e della balistica, di etica venatoria, il riconoscimento degli ungulati e la trofeistica. 

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Abilitazione dei cani da seguita con superamento di prova ENCI/riconosciuta ENCI, ai sensi dell’a rt. 7 ter, comma 4, della L.R. 56/1986 (all. A alla DGR 2400/2017 così come modificato dall’all. A alla DGR 526/2019)

Ai sensi dell’art. 7 ter, comma 4, della L.R. 56/1986, così come meglio individuato dagli allegati A rispettivamente alle deliberazioni della Giunta regionale 1 dicembre 2017, n. 2400 e 29 marzo 2019, n. 526, i cani da seguita sono abilitati al prelievo degli ungulati sulla base di specifiche prove di lavoro organizzate dalla Regione o dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) o riconosciute dall’ENCI.

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Esami per il conseguimento dell’abilitazione a conduttore di cani da traccia, ai sensi dell’art. 11 bis comma 2 della LR 6/2008

Ai sensi dell’art. 11bis della L.R. 6/2008, la Regione disciplina il recupero della fauna selvatica ferita durante l'esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause.
L'attività di recupero della fauna selvatica ferita può essere svolta avvalendosi dei conduttori di cani da traccia abilitati.
Le abilitazioni al recupero della fauna selvatica ferita di cui sopra sono valide sull'intero territorio regionale.
Ai sensi dell’art. 3 della L.R. 6/2008, la Regione organizza gli esami per il conseguimento dell’abilitazione a conduttore di cani da traccia.
Ai sensi dell’art. 29 della L.R. 6/2008, per la partecipazione agli esami per il conseguimento dell’abilitazione a conduttore di cani da traccia, è richiesto l'attestato di frequenza di un corso preparatorio organizzato dalle associazioni venatorie, dalle organizzazioni professionali agricole o dalle associazioni di protezione ambientale.
I recuperatori abilitati sono iscritti, previa domanda, nell'Elenco dei recuperatori abilitati tenuto dalla Regione e pubblicato sul proprio sito informatico.
Sono fatte salve le abilitazioni al recupero di fauna ferita dei conduttori e dei cani da traccia conseguite presso le Province prima dell'entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2013, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 14/2007, 6/2008 e 15/2012 in materia di gestione faunistico-venatoria).

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Abilitazione dei cani da traccia al recupero di fauna selvatica ferita con superamento di prova ENCI/riconosciuta ENCI, ai sensi dell’art. 11 bis della LR 6/2008

Ai sensi dell’art. 11bis della L.R. 6/2008, i cani da traccia sono abilitati al recupero di fauna selvatica ferita sulla base di specifiche prove di lavoro organizzate dalla Regione o dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) o riconosciute dall’ENCI.

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Prova di lavoro cane/conduttore per cani da traccia ai sensi dell’art. 11 bis della LR 6/2008

Ai sensi dell’art. 11bis della L.R. 6/2008, i cani da traccia sono abilitati al recupero di fauna selvatica ferita sulla base di specifiche prove di lavoro organizzate dalla Regione o dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) o riconosciute dall’ENCI.

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Prova pratica di valutazione per il rilascio dell’attestato abilitativo per cani da seguita, ai sensi dell’art. 7 ter della LR 56/1986

Ai sensi dell’art. 7 ter della L.R. 56/1986, l'esercizio della caccia agli ungulati è consentito con cani da seguita di età inferiore ai due anni o con cani da seguita di età superiore ai due anni che hanno conseguito un apposito attestato abilitativo rilasciato dalla Regione, superando una prova pratica di valutazione valida per l'impiego venatorio su ogni specie selvatica cacciabile.
Nel caso in cui la domanda per la prova pratica di valutazione sia stata presentata entro l'età di due anni del cane da seguita, il medesimo può continuare ad essere impiegato nella caccia agli ungulati anche dopo il superamento di tale età e sino all'effettuazione della prova suddetta.
Il cane da seguita che non abbia conseguito il giudizio di idoneità nella prima prova pratica di valutazione sarà ammesso a ripetere la prova medesima ancora per due volte, previa regolare domanda del proprietario, da presentarsi all'Amministrazione regionale entro trenta giorni dalla data di effettuazione della prova non superata.
L'impiego nella caccia degli ungulati per le prove successive può avvenire solo dopo l'avvenuta presentazione della domanda di ripetizione della prova.
L'impiego nella caccia degli ungulati di cui sopra è consentito ai soli cani da seguita per i quali la domanda per la prima prova sia stata presentata entro l'età di due anni.
Qualora il cane esaminato abbia conseguito il giudizio di idoneo nella prova pratica di valutazione, la Regione provvede al rilascio del relativo attestato di idoneità che ha validità anche per l'addestramento e allenamento di cui all'articolo 7 della legge regionale 56/1986.
Sono utilizzabili nella caccia agli ungulati i cani da seguita già in possesso di attestato abilitativo rilasciato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, e ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera j quinquies), della legge regionale 6/2008.
La prova pratica di valutazione è effettuata da una Commissione d'esame istituita dalla Regione, nella quale è assicurata la presenza di un esperto in materia designato dalla Regione.
I criteri per lo svolgimento delle prove abilitative dei cani da seguita per il prelievo degli ungulati sono stati individuati con DGR n. 2400 del 1 dicembre 2017.

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Corsi ed esami per prelievi in deroga ai sensi dell'art. 7, c. 2, della LR n. 14/2007 e dell'art. 3 della LR n. 20/2017

Ai sensi dell’art. 3 della L.R. 6/2008 e dell’art. 7 della L.R. 14/2007, la Regione organizza corsi ed esami abilitativi per i prelievi in deroga.
Ai sensi dell’art. 7 della L.R. 14/2007, l'esecuzione dell'attività oggetto di deroga è affidata a persone di comprovata capacità tecnica.
Le attività di cattura e uccisione degli uccelli, di raccolta di uova, di distruzione o danneggiamento di uova o nidi, sono svolte da persone che abbiano conseguito apposita abilitazione, al termine di specifico corso di formazione organizzato dalla Regione.
L'abilitazione è rilasciata per singole specie ed è valida su tutto il territorio regionale.
L'abilitazione non è richiesta nel caso di deroghe adottate per finalità di ricerca e insegnamento.
Nel caso di deroghe adottate nell'interesse della salute, della sicurezza pubblica o della sicurezza aerea, in caso di necessità e urgenza, le attività di cattura e uccisione possono essere svolte anche da soggetti privi dell'abilitazione.
Qualora la deroga riguardi le specie elencate all'articolo 3 della legge regionale 24/1996 (specie cacciabili) l'abilitazione per le attività di cattura e uccisione non è richiesta alle persone in possesso di licenza per l'esercizio venatorio.
L'abilitazione per la cattura delle specie di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 157/1992 (allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio), non è richiesta alle persone che abbiano superato l'esame di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 157/1992.

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Iscrizione nell’Elenco delle persone abilitate all’esercizio del prelievo in deroga (per le quali non è richiesta la frequentazione del relativo corso) ai sensi dell’art. 7 della LR 14/2007 

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Corsi ed esami per il conseguimento dell’abilitazione alla qualifica di guardia venatoria volontaria, ai sensi dell’art. 27 della L 157/1992

Ai sensi dell’art. 15 della L.R. 24/1996, per il conseguimento dell'attestato di idoneità per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 157/1992, è necessario il superamento di un esame da sostenere presso l'Amministrazione regionale, davanti alla Commissione prevista dall'articolo 17 della L.R. 24/1996.
Il richiedente l'attestato deve presentare domanda all’Amministrazione regionale corredata del certificato di residenza e del certificato medico di idoneità fisica all'attività di guardia venatoria volontaria rilasciati in data non anteriore a due mesi dal giorno di presentazione della domanda.
Contestualmente alla presentazione della domanda il richiedente deve presentare, altresì, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante in sede regionale di una delle associazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 157/1992, dalla quale risulti la volontà dell'associazione medesima di avvalersi dell'operato del richiedente quale guardia venatoria volontaria.
Ai sensi dell’art. 16 della L.R. 24/1996, l'esame di idoneità per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 157/1992 consiste in una prova orale che riguarda:
1) legislazione venatoria;
2) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili e delle specie protette;
3) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
4) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
5) norme di pronto soccorso.
Il programma di esame della prova orale per le singole materie si identifica con quello fissato per l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio.
L'idoneità è concessa se il giudizio della Commissione è favorevole in tutte e cinque le materie elencate sopra.
Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve superare una prova scritta consistente nella predisposizione di un verbale di cui all'articolo 28, comma 5, della legge 157/1992.

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