Interventi di promozione per la cura e la conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani e il successivo mantenimento pluriennale.

La legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 assegna risorse ai comuni montani e parzialmente montani da destinare ai soggetti operatori, in concorso totale o parziale alla spesa da essi sostenuta, per dare attuazione a interventi di risanamento e recupero di terreni agricoli abbandonati che non sono stati coltivati da almeno tre annate agrarie. Successivamente all'effettuazione del recupero, la legge prevede un periodo pluriennale di mantenimento della destinazione d’uso dei terreni precedentemente risanati, di durata di almeno di cinque annate agrarie, periodo per il quale sono previste ulteriori risorse specifiche.

BENEFICIARI

I beneficiari delle risorse sono i comuni ricadenti nel territorio montano della Regione così come definito all’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia). L’attuazione degli interventi spetta ai “comuni attuatori”, così denominati dalla l.r. 10/2010, concessionari in affido del terreno incolto o abbandonato.

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RECUPERO DEI TERRENI

La l.r. 10/2010 prevede una prima fase di recupero e risanamento dei terreni, mediante l'attuazione di vari interventi, secondo un ordine di priorità di esecuzione. I terreni incolti o abbandonati, come gli interventi ammissibili, sono definiti all’articolo 2 della legge. In funzione della tipologia delle aree identificate, con presenza o meno di vegetazione arborea e arbustiva e ripartite per pendenza media, la Regione trasferisce al comune un importo da destinare al recupero delle superfici, nonché una quota forfettaria per l’individuazione delle medesime sul territorio e per la loro classificazione.
Con proprio atto di assegnazione, il comune può attribuire il terreno in cura a un “soggetto operatore”, affinché questi si attivi per porre in essere gli interventi necessari al risanamento del terreno stesso.
Al termine delle operazioni di recupero, il comune trasmette alla Regione una dichiarazione in merito all’avvenuto utilizzo delle risorse assegnate in conformità alle finalità della legge.
I criteri e le modalità di attuazione della legge, relativamente alla fase di recupero e risanamento, sono disciplinate dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2024, n. 173, scaricabile dal menu di destra.

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MANUTENZIONE DEI TERRENI RECUPERATI

I terreni oggetto di interventi di recupero devono essere successivamente mantenuti con la medesima destinazione agricola per un periodo di almeno cinque annate agrarie a far data dal giorno 11 novembre successivo alla data dell’ultimo intervento di recupero effettuato. La Regione assegna risorse ai comuni per il mantenimento delle suddette aree nel caso di prato o pascolo, o prato-pascolo.
Anche in questa fase, con proprio atto di assegnazione, il comune può attribuire il terreno in cura a un “soggetto operatore”, che svolgerà le operazioni di mantenimento dei terreni precedentemente risanati. In base alla tipologia del soggetto operatore identificato, le risorse richiedibili alla Regione, da parte del comune, sono differenziate e più alte nel caso la manutenzione sia effettuata da una impresa agricola.
Il comune attuatore inoltra alla Regione una dichiarazione attestante l’esecuzione degli interventi eseguiti, per ogni annualità d’intervento per la quale ha beneficiato delle risorse.
Le prescrizioni e indicazioni specifiche per le operazioni annuali di mantenimento sono disciplinate dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2024, n. 174.

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PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E DELLE DICHIARAZIONI

Le istanze, sia relative a nuovi progetti di recupero, sia alle manutenzioni annuali riferite a progetti progressi, sono presentate via PEC all’Ispettorato regionale dell’agricoltura all'indirizzo  ispettoratoagricoltura@certregione.fvg.it, tra il primo gennaio e il primo marzo di ogni anno. In via transitoria le istanze del 2025 sono presentate dal primo febbraio al primo marzo. La modulistica da utilizzare, che è editabile, è scaricabile dalla voce presente sulla colonna di destra.

I modelli da utilizzare nel caso di progetti di recupero sono:

  1. istanza di nuovo progetto di recupero (Modello IRA_LR10_MOD_01_DomaREC) e relativo allegato (Modello IRA_LR10_MOD_01_DomaREC_AllA);
  2. dichiarazione di avvenuto utilizzo delle risorse assegnate per il recupero e risanamento (Modello IRA_LR10_MOD_02_ConclREC) e relativo allegato (Modello IRA_LR10_MOD_02_ConclREC_AllA).

I modelli da utilizzare nel caso della manutenzione di terreni precedentemente recuperati:

  1. istanza di mantenimento (Modello IRA_LR10_MOD_01_DomaMAN) e relativo allegato (Modello IRA_LR10_MOD_01_DomaMAN_AllA);
  2. dichiarazione di completamento delle operazioni annuali di mantenimento (Modello IRA_LR10_MOD_02_ConclMAN) e relativo allegato (Modello IRA_LR10_MOD_02_ConclMAN_AllA).
 

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