Come vengono calcolati gli importi a favore dei professionisti che svolgono attività di revisione.

Determinazione degli importi spettanti per le revisioni ordinarie e straordinarie
Modalità di calcolo degli importi secondo la normativa vigente.

Determinazione degli importi spettanti per le revisioni ordinarie e straordinarie degli enti cooperativi sottoposti alla vigilanza della Regione. Biennio revisionale 2024-2025.

Con decreto del Presidente della Regione n. 0122/Pres. del 30 settembre 2024, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 41 del 09 ottobre 2024, sono stati stabiliti gli importi spettanti per le revisioni, effettuate nei confronti degli enti cooperativi ai sensi dell'articolo 24 , comma 2, della legge regionale 27/2007. Gli importi sono stati confermati nella misura già fissata per il biennio precedente, come di seguito esposto:

FASCIA
NUMERO SOCI
CAPITALE SOCIALE VERSATO
VALORE DELLA PRODUZIONE
IMPORTO
A
non superiore
a 1000
non superiore a
euro 1.000,00.-
non superiore a
euro 2.000.000,00.-
Euro 600,00.-
B
superiore
a 1000
superiore a
euro 1.000,00.-
superiore a
euro 2.000.000,00.-
Euro 1.100,00.-


Nel caso in cui anche uno soltanto fra i parametri del valore della produzione, del capitale sociale versato e del numero dei soci risulti all'interno della fascia B, l'importo della revisione è determinato nella predetta fascia.
I parametri relativi al numero dei soci e al capitale sociale versato devono intendersi riferiti a quelli effettivamente risultanti all’atto della revisione, mentre il valore della produzione deve intendersi riferito all’importo rilevato dall’ultimo bilancio approvato dagli organi sociali.
Quando la revisione si conclude, per impedimenti ascrivibili all’ente revisionato, con la relazione di mancata revisione e, quindi, non risulta possibile una corretta rilevazione dei tre parametri, l’importo spettante viene determinato in 200,00 euro.
Si ricorda, infine, che i suddetti importi sono aumentati del 20 % per le revisioni straordinarie, effettuate a enti cooperativi ai sensi dell’articolo 14, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, in ragione della complessità dell’attività di vigilanza richiesta.

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