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Che cos'è l'accreditamento per la fornitura di servizi al lavoro
L'accreditamento per gli operatori per la fornitura di servizi al lavoro è un istituto previsto dalla legge regionale 18/2005 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), a sua volta delineato nei tratti essenziali dal decreto legislativo 276/2003 (la cosiddetta “legge Biagi”), che attiene alla cooperazione tra il sistema pubblico e quello privato nella fornitura di servizi in materia di lavoro a favore di lavoratore e imprese.
Attraverso la procedure di accreditamento dei servizi al lavoro, infatti, la Regione può riconoscere, a seguito della verifica del possesso dei requsiti previsti, a operatori diversi dai servizi pubblici, l'idoneità a erogare servizi al lavoro, consentendo loro di partecipare alla rete dei servizi per il mercato del lavoro, accanto ai Servizi pubblici per l’impiego regionali, anche con l'eventuali accesso a risorse pubbliche. I soggetti accreditati vengono iscritti nell'Elenco regionale dei soggetti accreditati.
Attraverso la procedure di accreditamento dei servizi al lavoro, infatti, la Regione può riconoscere, a seguito della verifica del possesso dei requsiti previsti, a operatori diversi dai servizi pubblici, l'idoneità a erogare servizi al lavoro, consentendo loro di partecipare alla rete dei servizi per il mercato del lavoro, accanto ai Servizi pubblici per l’impiego regionali, anche con l'eventuali accesso a risorse pubbliche. I soggetti accreditati vengono iscritti nell'Elenco regionale dei soggetti accreditati.
L’eventuale affidamento di funzioni specifiche a sostegno e a completamento di quelle già svolte attraverso i Servizi pubblici per l’impiego ed in particolare i Centri per l'impiego (Cpi), è effettuato con un atto successivo e distinto, a seguito dello svolgimento di procedure di evidenza pubblica.
L’istituto dell’accreditamento è concettualmente distinto da quello dell’autorizzazione, di competenza statale, attraverso il quale l’autorità pubblica abilita operatori, pubblici o privati, allo svolgimento delle attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione di personale, supporto alla ricollocazione di personale (D.lgs 276/2003, artt. 4-6)
Dov'è disciplinato
L'istituto del accreditamento è disciplinato, a livello nazionale, dall'articolo 7 del decreto legislativo 276/2003, che definisce le linee generali dell'istituto. A livello regionale è previsto dall'articolo 24 della legge regionale 18/2005.
Alla previsione di legge è stata data attuazione con il regolamento regionale emanato con D.P. Reg. 72/2009, reperibile nella sezione "normativa". Il regolamento definisce, in particolare, le procedure di accreditamento, le modalità di tenuta dell'Albo regionale dei soggetti accreditati e individua i requisiti minimi attinenti alla struttura giuridica (deve trattarsi di società di capitali, di persone o cooperative), alla situazione economica (è richiesto un capitale minimo di 50.000 euro), alle capacità gestionali e logistiche e alle competenze professionali dei soggetti che intendono candidarsi all'accreditamento.
I soggetti interessati possono presentare domanda di accreditamento e iscrizione all'Elenco regionale dei soggetti accreditati secondo le modalità previste dal regolamento regionale.
Quali sono i requisiti per l’accreditamento
Per l’accreditamento per i servizi al lavoro nella regione Friuli Venezia Giulia è necessario il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti elencati negli articoli 4, 5 e 6 del regolamento regionale 72/2009. Si tratta di requisiti attinenti alla struttura giuridica (deve trattarsi di società di capitali, di persone o cooperative), alla situazione economica, alle capacità gestionali e logistiche e alle competenze professionali dei soggetti che intendono candidarsi all’accreditamento.
Per quanto riguarda i requisiti giuridici, in particolare, è richiesto il possesso, da parte del soggetto richiedente, la costituzione sotto forma di società; l’acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro e la previsione nello statuto, come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo, di almeno una delle seguenti attività:
1) somministrazione di lavoro;
2) intermediazione;
3) ricerca e selezione di personale;
4) supporto alla ricollocazione professionale;
Nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, devono essere presenti distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da rendere conoscibili tutti i dati economici-gestionali specifici.
Chi sono i soggetti accreditati nella regione Friuli Venezia Giulia
Si veda il successivo link, che contiene un estratto dell’Elenco regionale dei soggetti accreditati
Affidamento di servizi a soggetti accreditati
L'affidamento di servizi al lavoro da parte della Regione avviene con riferimento a specifiche iniziative, per le quali sono definite volta per volta modalità e termini di intervento da parte dei soggetti accreditati.
Nel 2019 è stata attivata una collaborazione tra servizi per impiego pubblici regionali e una associazione temporanea di soggetti accreditati per l’attuazione di una Misura sperimentale di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di disoccupati, dedicata alla presa in carico integrata di lavoratrici e lavoratori provenienti da specifici bacini aziendali appartenenti al settore manifatturiero.
Prendendo le mosse dall'attuazione di questa misura sperimentale, a partire dal 2021 è operativa una collaborazione tra i servizi pubblici regionali per l'impiego e un'associazione temporanea di soggetti accreditati, individuata con apposito avviso pubblico, per l'attuazione della misura di ricollocazione dei lavoratori che stanno perdendo o hanno perso il lavoro a seguito di specifiche crisi aziendali prevista dall’art. 48 della legge regionale 18/2005. La misura è centrata sulla “presa in carico congiunta” dei singoli lavoratori da parte di un tutor del Centro per l’impiego e di un tutor del Soggetto attuatore, che prevede la successiva attuazione sinergica di interventi finalizzati al comune obiettivo di riattivare e ricollocare i lavoratori in questione. La misura in questione ha interessato lavoratori provenienti da dieci situazioni di crisi aziendale.
Nel corso del 2023, in attuazione del piano attuativo regionale del programma GOL previsto nell’ambito del PNRR (misura M5C1i1.1), sono stati individuati a seguito di pubblica selezione, tre raggruppamenti di soggetti accreditati - uno per ciascuna delle tre aree territoriali individuate a livello regionale - per la trattazione degli utenti del programma GOL che, all’esito dell’assessment effettuato dai CPI, risultino maggiormente portatori di bisogni complessi, tali da richiedere un rafforzamento delle attività rivolte ad un loro inserimento o reinserimento lavorativo.