Ammissione all'esame

Per poter presentare la domanda è necessario aver compiuto 18 anni.
L'autorizzazione per esercitarsi alla guida ("foglio rosa") viene rilasciata solo dopo aver superato l'esame di teoria. Per i titolari di patente di categoria A o A1, all'atto della registrazione della domanda , verrà rilasciata l'autorizzazione per esercitarsi alla guida in quanto non occorre effettuare l'esame di teoria.

I candidati hanno a disposizione:
- 6 mesi per il superamento dell’esame di teoria, decorrenti dalla data di presentazione della domanda (sono consentite soltanto due prove di teoria). Trascorsi sei mesi dal rilascio della ricevuta, senza che sia stata superata con esito favorevole la prova di teoria, questa perde validità ed è necessario presentare una nuova domanda;
- 11 mesi liberi per il superamento della prova pratica di guida, decorrenti dal mese successivo alla data di superamento della prova teorica (sono consentite al massimo tre prove di guida).

In caso di mancato superamento delle tre prove di guida nell'arco di validità del "foglio rosa", può essere richiesto, per una sola volta, il riporto dell'esame di teoria già superato, su un secondo "foglio rosa".

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Esame teoria

L'esame teorico per il conseguimento della patente B avviene con il metodo informatizzato.

La procedura prevede un esame composto da 30 domande a risposta vero o falso. Sarà considerato idoneo il candidato che commetterà, al massimo, un numero di errori non superiori a 3.

La prova d'esame, della durata di 20 minuti, è preceduta da un corso di auto-istruzione.

Il candidato al momento dell'esame di teoria deve presentarsi con un documento d'identità valido e la pratica d'esame completa di tutta la documentazione.

In caso di esito negativo è consentito ripetere per una volta l'esame a condizione che sia trascorso almeno un mese dalla prova precedente.
 

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Esercitazioni di guida obbligatorie per conseguire la patente B

Per poter sostenere l'esame pratico per la patente B, dopo aver ottenuto il "foglio rosa" è necessario effettuare almeno sei ore di esercitazioni di guida in autostrade, strade extraurbane e in condizioni di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato (decreto ministeriale 20 aprile 2012).

Le modalità di svolgimento delle esercitazioni sono le seguenti:
- le lezioni di guida sono individuali e ciascuna non può durare più di due ore al giorno;
- per ogni lezione deve essere compilato un foglio di un apposito libretto, in originale e copia, firmato dall'istruttore e dall'allievo;
- al termine delle esercitazioni l'autoscuola rilascia all'allievo un attestato di frequenza che deve essere presentato, insieme al libretto, al momento della prenotazione della prova pratica di guida;
- durante le esercitazioni di guida occorre rispettare precisi limiti di velocità: 100 km/h per le autostrade e 90 km/h per le strade extraurbane principali;
- in autostrade con carreggiate a tre o più corsie è vietato impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata;
- nel caso si utilizzi un veicolo diverso da quello di un'autoscuola, a bordo non possono esserci altri passeggeri oltre all'accompagnatore in funzione di istruttore.

Non ha l'obbligo di effettuare queste lezioni di guida in autostrada, su strade extraurbane principali o in condizioni di visione notturna, chi a 17 anni abbia ottenuto l'autorizzazione alla "guida accompagnata", cioè il documento che consente al minore già in possesso della patente A1, di condurre autoveicoli per esercitarsi in vista del conseguimento della patente B con accanto un adulto patentato.
Attenzione: può beneficiare dell'esenzione solo l'aspirante patentato che non abbia mai subito la revoca dell'autorizzazione alla "guida accompagnata" e che presenti la domanda di conseguimento della patente B entro sei mesi dal compimento dei 18 anni.

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