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Custodia
1) I gatti non devono essere tenuti in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell’abitazione, ovvero in rimesse o cantine e non devono essere segregati, sia all’i nterno che all’esterno dell’abitazione in modo continuativo in trasportini e/o contenitori di vario genere come ad esempio gabbie o in condizioni che ne determinino sofferenza e maltrattamento.
2) È vietata la limitazione del movimento dei gatti mediante detenzione a catena, qualsiasi tipo di corda, filo di ferro e quant’altro possa mantenere legato il soggetto felino.
3) Al fine di contenere l’incremento della popolazione felina con nascite indesiderate, i gatti di proprietà, che escono dall’abitazione e si aggirano liberamente sul territorio, dovrebbero essere sterilizzati dal detentore.
4) Qualora il detentore, o identificato tale, alimenti alcuni felini soliti vivere in libertà, anche per più generazioni, accogliendoli talvolta in casa o quant’altro, se non li riconosce come propri deve attivare la procedura di riconoscimento di colonia felina facendone segnalazione alla Polizia Municipale del Comune di riferimento.
5) I gatti che vivono buona parte della giornata all’esterno dell’abitazione devono potervi accedere almeno nelle ore notturne, durante condizioni meteorologiche avverse ed ogni qualvolta l’a nimale presenti sintomi di malattia o malessere.
6) Va assicurata la quotidiana pulizia della lettiera. Anche nel caso in cui l’animale possa accedere all’esterno dell’abitazione, o vi passi il maggior tempo della giornata, va assicurata la presenza di una lettiera pulita nelle immediate pertinenze dell’abitazione.
7) Nel caso di più gatti detenuti in ambiente domestico agli stessi deve essere comunque garantita una superficie minima di movimento di mq 2 per ciascun gatto.
8) I gatti di proprietà devono essere identificati tramite microchip, ed iscritti nell’a pposita Banca dati Regionale qualora ceduti, ai sensi dell’accordo 24/01/2013 in materia di identificazione e registrazione degli animali d’affezione , recepito con DGR 2029/2013.
Cure sanitarie
1) Il detentore assicura la necessaria prevenzione dalle malattie provvedendo a consultare un
medico veterinario per eventuali profilassi vaccinale contro le principali malattie infettive della
specie, ed adeguati trattamenti antiparassitari periodici, nonché per effettuare ogni profilassi
sanitaria a prevenzione dalle principali malattie infettive/parassitarie.
2) Il detentore, ogni qualvolta lo stato di salute dell’animale lo necessiti o si ravvisino
atteggiamenti o funzioni diverse dal normale, deve consultare un medico veterinario.
Trasporto
1) Ai sensi del regolamento CE 1/2005 e dal decreto legislativo 151/2007, il trasportatore dell’a
nimale deve adottare le seguenti misure:
- prevedere frequenti interruzioni del viaggio al fine di prevenire che l’animale trasportato
presenti segni di stress, per garantirne il riposo, l’alimentazione e la sgambatura;
- trasportare gli animali in condizioni e con i mezzi tali da non procurare loro sofferenza,
ferite o danni fisici utilizzando contenitori idonei, o contenimento mediante apposite cinghie di
aggancio per cinture di sicurezza, o in spazi divisi dall’abitacolo tramite apposite reti, in modo
da garantire la massima sicurezza;
- trasportare o porre animali nel baule dell’autovettura, anche se ferma, solo se questo è un
tutt’uno con l’abitacolo;
- provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la
testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso;
- adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti
gli occupanti del veicolo od a terzi, ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della
Strada.
2) Le misure di cui al punto 1) sono adottate anche in caso di trasporto con automobili
private e con i veicoli di cui agli articoli 203, comma 1, lettera m) e 204, comma 1, lettera m)
del decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada).
3) Gli animali non devono essere mai lasciati chiusi in veicoli e/o rimorchi senza un’a
deguata aerazione in condizioni climatiche non idonee.