Modalità di custodia di gatti detenuti a fini di attività economiche quali commercio, allevamento o altre attività di cui alla legge regionale 20/12

Come previsto dall’art. 2 comma 1 lettera b) della Legge per allevamento di gatti per attività commerciali si intende la detenzione di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque fattrici e trenta cuccioli per anno.

Se l’attività viene svolta a fini economici, in conformità anche a quanto previsto dal D.lgs.529/1992, i detentori devono essere regolarmente autorizzati ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13 della Legge.

La permanenza dei gatti nelle gabbie deve essere limitata al massimo ad una parte della giornata. I gatti così confinati devono uscire, sempre in uno spazio protetto, per potersi muovere più liberamente per almeno un terzo della giornata preferibilmente suddiviso in più volte.


Si prendono in considerazione le seguenti situazioni:

gatti nei negozi

(in genere cuccioli e per un limitato periodo di tempo) in recinti chiusi superiormente, con superficie minima per gatta a prole di mq 2, dove ci sia spazio per la cassetta igienica da un lato e per la ciotola dell’acqua e del cibo dall’altro lato. All’interno degli stessi deve essere allestita una zona di riposo e di isolamento, eventualmente riprodotta con un’apposita seconda cassettina, cestino o altro ricovero sul pavimento. E’ fondamentale che il gattino abbia questi spazi ben definiti per evitare nell’età adulta il problema dell’eliminazione inappropriata, spesso dovuta all’abitudine appresa da cuccioli di dormire nella cassetta;
 

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gatti in pensione

Per il gatto, animale abitudinario l’allontanamento dall’ambiente familiare è causa di forte stress: per rispettare il più possibile l’etologia dei gatti devono essere utilizzate gabbie di almeno 2mq di base per 2,50 m di altezza, per permettere anche il movimento in verticale, con diversi ripiani, giochi e un contenitore parzialmente chiuso dove nascondersi.
L’altezza e le dimensioni del box permetteranno all’operatore di effettuare le operazioni di pulizia e di lavaggio in stazione eretta e relativa tranquillità. I gatti di detentori diversi devono essere tenuti separati.
 

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gatti di allevamento

Se la struttura dove vengono allevati i gatti è separata dall’ambiente domestico si deve operare per rispettare al massimo le necessità fisiologiche ed etologiche degli animali, prevedendo uno spazio di almeno 10 mq, con più ripiani dove identificare aree di riposo e di isolamento, arricchimenti ambientali (nascondigli, giochi, tronchi su cui arrampicarsi e “farsi le unghie” e idoneo riparo dagli agenti atmosferici qualora la struttura sia dotata di spazio esterno). In ogni caso, ogni gatto adulto deve avere a disposizione almeno 1 metro quadrato. I cuccioli non devono essere separati dalla madre, anche all’interno dello stesso allevamento, prima dei due mesi di vita.

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gatti in esposizione

Viene adottato quanto proposto dall’ANFI, e recepito dalla FIFe (Show Rules), che prevede come misure minime delle gabbie da esposizione per il gatto m. 0,65 x m. 0,65 x m. 0,65. La permanenza massima dei gatti in queste gabbie non può essere in alcun caso superiore alla durata della giornata
 

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