contenuti
E' consentito il libero accesso degli animali di affezione su tutti i mezzi di trasporto
pubblico operanti nel territorio regionale. E' concesso comunque l'utilizzo del trasportino in
alternativa alla museruola. I gatti e i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o
patologiche che non possono far uso della museruola devono viaggiare all'interno di trasportini. Il
detentore che conduce animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico deve avere cura che gli
stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura, pena
risarcimento del danno causato.
L'accesso degli animali di affezione è consentito, al seguito del detentore, nelle strutture
residenziali, semi residenziali, ospedaliere, pubbliche e private regionali accreditate anche dal
Servizio sanitario regionale, qualora sia previsto dalle disposizioni e dai criteri individuati e
disciplinati dalla Direzione sanitaria.