Esercizi pubblici, commerciali e locali e uffici aperti al pubblico

(art. 9 del Regolamento di esecuzione della LR 20/2012)

Il responsabile di un esercizio pubblico o commerciale o di un locale o ufficio aperto al pubblico può decidere di far accedere l’animale oppure di vietarne l’accesso.

Il divieto può essere limitato solo ad alcune fasce orarie ovvero possono essere messi a disposizione carrelli appositi o altri presidi ove collocare il cane, o riservare determinate aree ove l’accesso è garantito.

In caso di divieto di accesso ai cani il Responsabile deve inviare una comunicazione al Sindaco inerente le forme di limitazione sopra indicate e tale comunicazione, (a mezzo di fax, raccomandata o posta certificata) deve essere esposta all’entrata in modo ben visibile.

Senza l’affissione della comunicazione al Sindaco il divieto di accesso effettuato con adesivi o altri metodi non è opponibile al pubblico ossia non può essere negato l’accesso.

Gli esercizi commerciali di merci alimentari (es: supermercati) che promuovono l'accessibilità e che sono dotati anche di aree di vendita di prodotti non pre-incartati o non confezionati o di prodotti sfusi esposti su banconi accessibili al cliente a un’altezza inferiore a 80 cm, dovranno delimitare tali zone con idonei cartelli che indichino il divieto di accesso ai cani limitatamente ad esse.

Per la sicurezza dell’igiene pubblica il detentore è obbligato a ripristinare lo stato di igiene del locale nell’ipotesi in cui il cane dovesse sporcare, provvedendo immediatamente con mezzi propri idonei, nonché segnalando comunque un quanto al responsabile del locale; in difetto il responsabile provvederà a sua cura, a spese del detentore. Rimane ferma la responsabilità del detentore per eventuali danni causati dal proprio animale.

L’accesso dei cani guida delle persone non vedenti, ipovedenti e ai diversamente abili è garantito negli esercizi pubblici, commerciali e locali e uffici aperti al pubblico.

E’ facoltà dei responsabili dei luoghi sensibili (es: Aziende ospedaliere, cliniche, asili, convitti, scuole, case di riposo, strutture protette .. ) predisporre delle aree nelle quali consentire l’accesso agli animali d’affezione per l’interazione con le persone di riferimento. 
 

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Aree urbane e luoghi aperti al pubblico (parchi, giardini, spiagge)

(art. 21 della LR 20/2012)

Ai cani accompagnati dal detentore è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi parchi, giardini e almeno i due terzi delle spiagge libere gratuite comprese quelle libere gratuite attrezzate di ciascun comune; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola.

L'eventuale accesso ai cani nella battigia antistante gli stabilimenti balneari a pagamento è disciplinato nelle ordinanze dei Comuni.

È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

I detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito di museruola.

I Comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge e altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, di contenitori per la raccolta delle deiezioni, di spazi d'ombra e di eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.

Negli spazi a loro destinati, gli animali, purché di indole non mordace né verso gli animali né verso le persone, possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

E' consentito il libero accesso degli animali di affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale; i detentori di cani sono obbligati a usare sia il guinzaglio che la museruola, a eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone prive di vista. E' concesso comunque l'utilizzo del trasportino in alternativa alla museruola. I gatti e i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche che non possono far uso della museruola devono viaggiare all'interno di trasportini. Il detentore che conduce animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico deve avere cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura, pena risarcimento del danno causato. Non è ammesso il trasporto di più di due cani per autobus. L'animale può essere allontanato, senza diritto al rimborso del biglietto, a insindacabile giudizio del personale aziendale, in caso di notevole affollamento e qualora arrechi disturbo ai viaggiatori.

L'accesso degli animali di affezione è consentito, al seguito del detentore, nelle strutture residenziali, semi residenziali, ospedaliere, pubbliche e private regionali accreditate anche dal Servizio sanitario regionale, qualora sia previsto dalle disposizioni e dai criteri individuati e disciplinati dalla Direzione sanitaria.
 

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