contenuti
1. Il Sindaco, ai sensi dell’art. 4, comma 5, della legge regionale 20/2012 dispone con propria
Ordinanza il ricovero dell’animale nelle strutture di ricovero previste dall’art. 7 della legge
regionale 20/2012 quando esso sia detenuto in condizioni tali da causarne il disagio inteso come
mancato rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici della specie come da allegati A e B al
presente regolamento, o da non garantire la pubblico sicurezza o l’igiene pubblica. Nel
provvedimento di ricovero d’autorità sono definiti:
a) le motivazioni del provvedimento;
b) le prescrizioni per ripristinare condizioni di custodia conformi alla norma;
c) il tempo entro il quale il detentore può rivendicare la restituzione dell’animale.
L'Ordinanza, quando possibile e previo parere di un Veterinario Ufficiale, può essere
preceduta da una diffida del Sindaco che dia indicazioni sui tempi e le modalità per ripristinare
condizioni di detenzione conformi alla normativa.
2. Il Comune competente è individuato in quello del luogo di effettiva detenzione dell’a
nimale sottoposto a ricovero d’autorità, che può non coincidere con quello di residenza del
detentore.
3. La cattura, il contenimento e il trasferimento verso la struttura di ricovero avvengono sotto la supervisione del servizio veterinario della A.A.S. competente per territorio. L'animale è preventivamente accolto presso la struttura di ricovero temporaneo delle A.A.S. competente per territorio, per l’eventuale primo soccorso sanitario e per le verifiche della corretta iscrizione alla BDR o per le cure sanitarie immediate, per poi essere trasferito presso la struttura di ricovero propria del Comune o convenzionata con lo stesso.
4. La restituzione dell'animale è disposta dal Sindaco previa verifica del rispetto delle prescrizioni date, il provvedimento di revoca del ricovero d'autorità è tempestivamente comunicato alla struttura di ricovero convenzionata che ospita l'animale. Dopo la restituzione al detentore, il Sindaco provvede a monitorare le condizioni di custodia.
5. L'animale non restituito al detentore alla scadenza del termine indicato nell'ordinanza di cui al comma 1, può essere dato in affidamento a un richiedente, che dia le garanzie previste dall'articolo 4 della Legge, oppure rimanere ricoverato fino alla morte per cause naturali o per soppressione in modo esclusivamente eutanasico, previa anestesia profonda, ad opera di un medico veterinario, soltanto se gravemente malato o gravemente infortunato ed incurabile, la cui sopravvivenza comporti per lo stesso sofferenze intollerabili ed ingiustificate.
6. In caso di mancata restituzione dell'animale al detentore, il Comune provvede a regolarizzare la posizione anagrafica dello stesso, iscrivendolo al Comune e mantenendolo nella disponibilità della struttura di ricovero convenzionata per una successiva adozione.
7. Il Comune competente può fin da subito, sulla base di una valutazione tecnica fatta dai
soggetti di cui al comma 2, valutare la non restituzione dell'animale al detentore, nel caso di
condotte reiterate, o mancanza di interesse verso l'animale in questione o appurando la rinuncia da
parte del detentore contestualmente al recupero dell'animale dal territorio.
8. Le spese del ricovero vengono fatturate dalla struttura convenzionata al Comune che si
rivale sul precedente detentore.
9. Resta, in ogni caso, impregiudicata la responsabilità penale del detentore dell’animale, nel caso che il fatto costituisca reato.
.