1. Il detentore che non possa continuare a detenere il proprio animale di affezione per seri e comprovati motivi tali da poter comportare il venir meno delle condizioni minime di protezione dell’animale, o di rispetto delle sue esigenze fisio-etologiche, o costituire, in caso di particolare gravità, pericolo per l’incolumità pubblica, ne dà comunicazione all’ufficio anagrafe degli animali del Comune di propria residenza, al fine di ottenere il ricovero presso una struttura pubblica o privata convenzionata.

2. Il Comune, verificata la serietà e la fondatezza dei motivi (ad esempio e non esaustivamente: ricovero ospedaliero, malattia invalidante, cause di lavoro, trasferimento all'estero, morte del detentore ed impossibilità da parte dei parenti diretti di farsene carico e prendersene cura, pericolosità dell'animale, incompatibilità relazionale) dispone il ricovero dell’animale.

3. L’animale potrà essere raccolto sul territorio dagli appositi servizi dell’A.A.S., oppure conferito direttamente presso la struttura dal rinunciante. La cattura, il contenimento e il trasferimento verso la struttura di ricovero avvengono sotto la supervisione del servizio veterinario della A.A.S. competente per territorio. L’animale verrà preventivamente accolto presso la struttura di ricovero temporaneo delle A.A.S. competente per territorio, per l’eventuale primo soccorso sanitario e comunque per le verifiche della corretta iscrizione alla BDR o per forniture di cure sanitarie immediate, per poi essere trasferito presso la struttura di ricovero convenzionata con il Comune competente.

4. Contestualmente al provvedimento di ricovero al detentore rinunciante potrà essere richiesto un contributo non superiore al costo di mantenimento dell’animale per due mesi presso una struttura convenzionata con il comune stesso.

5. Il detentore rinunciante ha diritto di ottenere l’esenzione degli oneri a suo carico se non supera la soglia dell’indicatore della situazione economica equivalente ISEE di 15.000 euro.

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