Il detentore è ogni soggetto giuridico che, a qualunque titolo, è responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell’animale di affezione, provvedendo alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l’età, il sesso, la specie e la razza dell’animale.

Dal 9 luglio 2015 il detentore di un cane deve osservare le disposizioni previste dal regolamento sulle caratteristiche e infrastrutture minime dell’oasi felina, responsabilità e doveri del detentore, ricovero d’autorità, modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell’educatore cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell’a ccessibilità, forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione, ai sensi dell’a rticolo 36 della legge regionale 20/2012".

Per chi non si attiene a queste disposizioni sono previste sanzioni e nei casi più gravi il ritiro d’autorità dell’animale.

 

Privati
 

Attività motoria e rapporti sociali

1) Chiunque a qualsiasi titolo detiene un cane deve garantirgli ogni giorno l’opportuna attività motoria.

2) I cani detenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere comunque non inferiori a due. I cani custoditi in recinto (ove per recinto si può intendere il “box”, cioè uno spazio ricavato ad uso del cane all’interno di uno spazio di dimensioni maggiori, oppure il “cortile” se lo spazio a disposizione del cane coincide con tutto lo spazio disponibile) devono poter effettuare almeno un’uscita giornaliera.

3) Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal punto c) 1) (mq 120, pari 8 x mq 15).

4) All’interno delle abitazioni e dei luoghi recintati i cani devono essere custoditi in maniera da non arrecare danni a occasionali visitatori.

5) Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l’animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall’altra parte della recinzione.

6) Sui cancelli e/o porte d’accesso e sui recinti, ove trovasi dei cani di comprovata indole mordace, a cura del detentore deve essere esposto il cartello “Attenti al cane”.

7) Nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati esclusivamente allo sgambamento dei cani, opportunamente recintati, dotati anche delle opportune attrezzature per la raccolta delle relative deiezioni, nonché punti per la fornitura di acqua e cestini per i rifiuti.

8) Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola. E’ fatta salva comunque la responsabilità del detentore in relazione a danni arrecati a persone, animali e cose.

9) I detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l’obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta degli escrementi prodotti da questi ultimi. Questa norma non si applica agli animali per guida di non vedenti o accompagnatori di portatori di disabilità e da essi accompagnati.

10) Gli oggetti di cui al punto 9) devono essere esibiti su richiesta della Polizia Municipale o dagli altri soggetti autorizzati.

Custodia

1) I cani non possono essere lasciati in libertà incustoditi all’interno delle aree urbane; essi devono essere sempre accompagnati dal detentore. Nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico è obbligatorio l’utilizzo del guinzaglio (nella misura prevista dalla normativa nazionale, attualmente pari a un massimo di 1,5 metri) e, qualora prevista dalla normativa statale, anche della museruola, da applicare comunque al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti. La museruola (rigida o morbida) deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere.

2) Il guinzaglio, per i cani di taglia grande, o comunque per quelli con un temperamento “nevrile”, deve essere tenuto da persona maggiorenne in grado di governare l’animale o da minore accompagnato da persona maggiorenne in grado di intervenire prontamente in caso di necessità; si fa salvo il caso di cani guida per persone non vedenti.

3) L’obbligo del guinzaglio e museruola viene meno quando trattasi di cani in opera nell’esercizio dell’attività venatoria o da pastore, nella raccolta di funghi ipogei e relativo addestramento, quando sono utilizzati dalle Forze dell’Ordine, dalla Forze Armate, dalla Protezione Civile, durante la custodia di greggi e mandrie e quando partecipano a programmi di Pet Therapy, per il salvataggio in acqua o di supporto ai disabili e non vedenti.

4) Esoneri temporanei o permanenti possono essere concessi all’obbligo dell’uso della museruola, quando prevista, per i cani con particolari condizioni fisiologiche o patologiche su certificazione veterinaria.

5) I cani non devono essere lasciati in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all’interno dell’abitazione, ovvero in rimesse o cantine e non devono essere segregati in modo continuativo in trasportini e/o contenitori di vario genere, sia all’interno che all’esterno dell’abitazione.

6) I cani possono essere tenuti in ambiente domestico chiuso a condizione di garantire le attività motorie di cui al punto 1 lett. a). In caso di animali di grossa taglia e/o di razze selezionate per attività all’aperto, tuttavia, la detenzione in ambiente domestico chiuso sarà possibile solo nel caso in cui l’animale non mostri segni di disagio. Il numero di cani detenuti sarà in funzione della dimensione degli stessi, della razza, delle attitudini e delle relazioni salvo situazioni particolari che potranno essere valutate da un veterinario ufficiale.

7) E’ vietato l’utilizzo di collari elettrici e similari.

Dimensioni e caratteristiche dei recinti

1) Per i cani custoditi in ambiente domestico in recinto la superficie di base non deve essere inferiore a metri quadrati quindici. Ogni recinto non può contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento. Ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie di metri quadrati sei. L’altezza del recinto e le caratteristiche costruttive devono impedire la fuga del cane. Questi requisiti sono validi sia se per recinto si tratti di un “box”, sia che corrisponda all’intero “cortile” a disposizione del cane. Se tale cortile è di dimensioni inferiori alle minime stabilite, al cane deve essere garantito l’accesso all’interno dell’abitazione, e comunque essergli garantite almeno 2 uscite quotidiane per la sgambatura.

2) I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienicosanitario, atte a garantire un’adeguata contenzione degli animali e soddisfare le esigenze psico-fisiche degli stessi.

3) Nel recinto, opportunamente inclinato per il drenaggio, non ci devono essere ristagni di liquidi; il recinto deve essere adeguato alla taglia del cane, permettendogli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentata almeno in una sua parte in materiale non assorbente (es: piastrelle, cemento), antisdrucciolo. Le feci devono essere asportate quotidianamente. Una parte del recinto deve essere dotato di copertura.

4) Il recinto deve essere riparato dai venti dominanti ed avere un ricovero (cuccia) dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato confort e riparo dalle intemperie e deve essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte dotata di copertura e più riparata.

5) Nel recinto devono essere posizionate ciotole non rovesciabili per l’acqua e per il cibo nel rispetto dell’articolo 4 comma 2 lett. b) della Legge.

Cure sanitarie

1) Il detentore assicura la necessaria prevenzione dalle malattie provvedendo a consultare un medico veterinario per eventuali profilassi vaccinale contro le principali malattie infettive della specie, ed adeguati trattamenti antiparassitari periodici, nonché per effettuare ogni profilassi sanitaria a prevenzione dalle principali malattie infettive/parassitarie.

2) Il detentore, ogni qualvolta lo stato di salute dell’animale lo necessiti o si ravvisino atteggiamenti o funzioni diverse dal normale, deve consultare un medico veterinario.

Trasporto

1) Ai sensi del regolamento CE 1/2005 e dal decreto legislativo 151/2007, il trasportatore dell’animale deve adottare le seguenti misure:
- prevedere frequenti interruzioni del viaggio al fine di prevenire che l’animale trasportato presenti segni di stress, per garantirne il riposo, l’alimentazione e la sgambatura;
- trasportare gli animali in condizioni e con i mezzi tali da non procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici utilizzando contenitori idonei, o contenimento mediante apposite cinghie di aggancio per cinture di sicurezza, o in spazi divisi dall’abitacolo tramite apposite reti, in modo da garantire la massima sicurezza;
- trasportare o porre animali nel baule dell’autovettura, anche se ferma, solo se questo è un tutt’uno con l’abitacolo;
- provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso;
- adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi, ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada.

2) Le misure di cui al punto 1) sono adottate anche in caso di trasporto con automobili private e con i veicoli di cui agli articoli 203, comma 1, lettera m) e 204, comma 1, lettera m) del decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

3) Gli animali non devono essere mai lasciati chiusi in veicoli e/o rimorchi senza un’adeguata aerazione in condizioni climatiche non idonee.

Conduzione di cani adibiti a non vedenti, ipovedenti, portatori di disabilità

1) Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti inerenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali addetti a non vedenti, ipovedenti e ai portatori di disabilità

 

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Allevamenti, esercizi commerciali

1) Come previsto dall’Articolo 2 comma 1 lettera c) della Legge per allevamento di cani per attività commerciali si intende la detenzione di cani, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a tre fattrici e dieci cuccioli per anno.

2) Se l’attività viene svolta a fini economici, in conformità anche a quanto previsto dal D.lgs.529/1992, i detentori devono essere regolarmente autorizzati ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13 della Legge

3) I cani di cui all’oggetto devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un’adeguata contenzione degli animali e soddisfare le esigenze psico-fisiche ed etologiche degli stessi.

4) Le dimensioni dei box per cani sia per allevamento di cani per attività commerciali, comprese quelle amatoriali, con finalità commerciali seppur occasionali, e per addestramento, devono possedere gli stessi requisiti previsti dall’articolo 7 comma 7 della Legge al fine di garantire lo stesso trattamento riservato ai cani ricoverati nelle strutture di ricovero e custodia (metratura minima del box realizzato con parte coperta e parte a manto naturale, obbligo di sgambamento, riscaldamento invernale, cure sanitarie preventive regolari, cure sanitarie d’urgenza obbligatorie). Per quanto attiene all’allevamento amatoriale, se i cani vengono tenuti in ambiente domestico chiuso, si fa riferimento alle modalità di custodia previsti nel punto 1 lett. b) paragrafo 6.

5) Per quanto attiene ai cani detenuti in negozi che commercializzano animali d’affezione le dimensioni dei recinti/box devono essere tali, riferiti alla taglia degli animali, da permettere adeguato movimento e comunque non inferiori alle misure indicate dall’accordo Stato Regioni recepite dalla Delibera Regionale 1317/2007 di seguito indicate:

 

Peso del cane in Kg Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in mq. Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane
fino a 3 cani mq (per ciascun cane) oltre 3 cani mq (per ciascun cane)
meno di 10 1,0 1,5 1,0
da 11 a 30 1,5 2,0 1,5
Da 30 a 40 2,0 2,5 2,0
più di 40 2,5 3,0 2,5

6) Le strutture ove si pratica l’allevamento e la detenzione di animali ai fini di attività economiche dovranno essere convenzionati con uno o più veterinari che assicurino le necessarie attività di profilassi e terapia. Inoltre dovranno essere presenti protocolli sanitari che definiscano modalità e periodicità degli interventi preventivi: protocolli che definiscano le condizioni sanitarie e gli interventi profilattici richiesti per le introduzioni, protocolli di vaccinazione e trattamenti antiparassitari, protocolli che definiscano le modalità di pulizia, disinfezione e disinfestazione delle strutture e dell’ambiente, protocolli di derattizzazione. I protocolli dovranno essere adeguati al tipo di attività svolta (allevamento, negozio, pensione, toelettatura) e sottoscritti dal veterinario Libero Professionista che segue l’attività.
 

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