Contributi a favore dei Comuni per la realizzazione di orti collettivi sociali per persone con disabilità.

Oggetto e finalità

Il DPReg. n. 0142/Pres del 27 ottobre 2022 disciplina le condizioni, i criteri e le modalità di presentazione delle istanze e di concessione di un contributo straordinario a favore dei Comuni, per la realizzazione di spazi destinati a persone con disabilità dove praticare un’agricoltura non professionale, al fine di promuovere e sostenere l’istituzione di orti collettivi sociali, di cui all’articolo 8, commi 28, 29 e 30 della legge regionale 5 agosto 2022, n.13, come modificati dall'articolo 8 commi 57, 58, 59 dalla legge regionale 7 agosto 2024, n. 7.

Gli orti sociali sono finalizzati a sostenere l’integrazione sociale e un generale miglioramento del benessere psicofisico delle persone con disabilità attraverso attività atte a favorire l’e ffettiva inclusione e partecipazione alla società, offrendo un’esperienza motivante, dalla quale apprendere e condividere abilità specifiche attraverso il contatto diretto con la natura.

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Beneficiari e criteri per la definizione del contributo

  •  Beneficiari dei contributi sono i Comuni della Regione interessati alla realizzazione di spazi da dedicare all’agricoltura non professionale delle persone con disabilità.
  •  I Comuni interessati non possono presentare più di una domanda nel corso dell’anno solare.
  •  I contributi sono concessi in un’unica soluzione in relazione al finanziamento richiesto e fino a un massimo di 5.000,00 euro.

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Presentazione delle domande

Le domande di contributo redatte secondo il modello di cui all' allegato A) e sottoscritte dal legale rappresentante, al Servizio programmazione e sviluppo dei servizi sociali e dell'integrazione e assistenza sociosanitaria della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità (di seguito Servizio competente), a mezzo posta elettronica certificata (salute@certregione.fvg.it), specificando l’importo richiesto, entro il 30 settembre 2024.

Le domande sono corredate da una relazione contenente i seguenti elementi minimi:

  • a)  descrizione degli spazi dedicati in relazione al contesto territoriale;
  • b)  descrizione delle attività con riferimento agli obiettivi di inclusione e partecipazione previsti;
  • c)   target di utenza con indicazione del numero di potenziali beneficiari.

Sono inammissibili le domande di contributo:

  • a)  non corredate dalla relazione di cui sopra;
  • b)  prive della firma del legale rappresentante.

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Concessione dei contributi

I contributi sono concessi con procedura valutativa con procedimento a sportello secondo l’o rdine cronologico di presentazione. L’ufficio competente svolge l’istruttoria verificando la regolarità delle domande e la congruità delle relazioni a corredo e comunica entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda la concessione del contributo, nei limiti delle risorse disponibili, disponendone contestualmente l’erogazione.

Qualora l’istruttoria evidenzi la non conformità al presente regolamento della documentazione presentata ovvero qualora non pervenga all’Ufficio competente, entro i termini di legge, la eventuale documentazione integrativa richiesta, viene comunicato per iscritto al Comune richiedente il diniego alla concessione del contributo.

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Rendicontazione

I beneficiari dei contributi, entro i termini stabiliti nel decreto di concessione, presentano il rendiconto con le modalità stabilite dall’articolo 42 della legge regionale 7/2000, corredato da una relazione descrittiva di esito dei progetti in relazione alle attività previste.

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Controlli e revoche

La Direzione competente ha facoltà di disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti al Comune beneficiario, ai fini della verifica di quanto attestato con la relazione di cui sopra.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli eseguiti, si riscontri il mancato rispetto di quanto dichiarato, si procede alla revoca del contributo.

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