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RIFUGI ALPINI, RIFUGI ESCURSIONISTICI E BIVACCHI
Che cosa sono
I
rifugi alpini sono strutture custodite idonee ad offrire ricovero e ristoro in
zone montane di alta quota irraggiungibili mediante strade aperte al traffico ordinario o mediante
impianti di risalita in servizio pubblico, ad eccezione degli impianti scioviari (LR 21/2016, art.
33).
Possono essere utilizzati come base logistica per operazioni di soccorso alpino.
Devono essere aperti almeno dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno (LR 21/2016, art. 34).
I
rifugi escursionistici sono strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in
località isolate di zone montane, servite da strade aperte al traffico ordinario o da impianti di
risalita in servizio pubblico (LR 21/2016, art. 33).
Devono essere aperti almeno dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno (LR 21/2016, art. 34).
I
bivacchi sono fabbricati siti in luoghi isolati in alta montagna, di difficile
accesso e senza custode, allestiti con quanto essenziale per il riparo e il soccorso degli
alpinisti (LR 21/20016 art. 35).
I proprietari di un bivacco devono garantirne la manutenzione e il controllo, da effettuarsi
con sopralluoghi in numero di almeno due all'anno.
Come avviare l'attività
Per avviare l'attività il titolare deve presentare la denuncia/dichiarazione di inizio di
attività, denominata Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico
Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente.
Prima di inoltrare la SCIA, il titolare acquisisce il parere della delegazione regionale del
CAI e Collegio delle Guide alpine.
Sportello Unico Attività Produttive - regime per l'avvio
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