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Di che cosa si tratta
Concessione di contributi per la ristrutturazione e l’ammodernamento delle unità immobiliari
situate nei
territori
montani da collocare o mantenere nell’ambito della gestione degli alberghi diffusi.
Con decreto del Direttore di Servizio turismo e commercio 40697/GRFVG del 28 agosto 2024 è
stato approvato il Bando relativo all’annualità 2024.
Beneficiari
Possono beneficiare del contributo le persone fisiche proprietarie di unità immobiliari
situate nei territori montani.
Il proprietario individua l’albergo diffuso e sottoscrive, in data antecedente alla domanda,
un accordo bilaterale che impegni le parti, in caso di concessione del contributo, alla stipula di
un contratto di gestione dell’unità immobiliare oggetto di contributo per un periodo minimo di
dieci anni.
Intensità del contributo
Il contributo minimo è di euro 10.000 (diecimila) e il contributo massimo è di euro 20.000
(ventimila) per ogni unità immobiliare e per un massimo di quattro unità immobiliari per ogni
singolo beneficiario.
Il contributo non può in ogni caso essere superiore all’ammontare della richiesta avanzata in
sede di domanda o all’importo della spesa ritenuta ammissibile.
Spese ammissibili
a) lavori di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione delle unità immobiliari:
- rifacimento di pavimentazioni interne ed esterne di balconi, terrazzi (demolizione, rimozione e ricostruzione)
- rifacimento di rivestimenti e/o intonaci interni e tinteggiatura
- riparazione o sostituzione di infissi sia interni che esterni e serramenti
- riparazione, integrazione o rinnovamento dell’impianto elettrico, dell’impianto di riscaldamento, dell’impianto igienico e idrico-sanitario (sostituzione dei sanitari compresa), dell’impianto antifurto
- installazione, adeguamento di impianto di climatizzazione
- installazione e/o abbonamento a servizi di connettività a internet a disposizione degli ospiti dell’unità immobiliare fino a un massimo di euro 500
b) acquisto di arredi e attrezzature ed elettrodomestici da collocare nelle unità immobiliari:
- acquisto di arredi da interni e da esterni
- acquisto di grandi elettrodomestici
- eventuale trasporto e montaggio.
Sono ammissibili le spese professionali relative agli interventi oggetto di contributo fino al massimo del 10% delle spese ammesse e comunque non oltre euro 2.000.
Le spese ammissibili sono comprensive dell’IVA nel caso in cui l’imposta resti a carico del beneficiario.
Non sono ammissibili le spese riguardanti beni soggetti a facile usura, quali biancheria, stoviglie e materiali di consumo, nonché oggettistica, quadri e similari.
Le spese devono essere sostenute dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa.
Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo
Le domande di contributo, sottoscritte dal proprietario delle unità immobiliari
prima dell’avvio delle iniziative, andavano presentate
dal 3 ottobre 2024 al 4 novembre 2024
esclusivamente tramite il sistema Istanze On Line utilizzando le credenziali di accesso
(SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CNS-Carta nazionale dei servizi, CRS – Carta regionale
dei servizi, CIE–Carta d’identità elettronica) del proprietario dell’unità immobiliare richiedente
o della persona delegata con procura.
In caso di comproprietà la domanda veniva presentata da uno solo dei proprietari che avrebbe
dovuto ricevere apposita procura dagli altri comproprietari.
Ciascuna domanda doveva contenere la richiesta di contributo per una sola unità
immobiliare. Erano ammesse sino a un massimo di quattro domande per ciascun
proprietario.
Alla domanda dovevano essere allegate:
- breve presentazione del progetto con dettagliata relazione dell’iniziativa e preventivi di
spesa allegati
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
- copia dell’accordo bilaterale con un albergo diffuso con cui le parti si impegnano, in caso
di concessione del contributo, alla stipula di un contratto di gestione dell’unità oggetto di
contributo per un periodo minimo di dieci anni
- copia dell’eventuale procura in caso di presentazione della domanda da parte di un soggetto
delegato
- copia dell’eventuale procura in caso di comproprietà
- dichiarazione relativa agli aiuti di Stato (solo nel caso in cui il soggetto richiedente
sia titolare di un'impresa individuale o socio d'impresa)
- copia di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i nel caso di
firma autografa.
La documentazione allegata alla domanda doveva essere sottoscritta dal proprietario
dell'immobile oggetto di contributo o dal comproprietario delegato.
Obblighi dei beneficiari
- avviare l’iniziativa in data successiva a quella della presentazione della domanda
- collocare e mantenere l’unità immobiliare oggetto di contributo nell’ambito della gestione
degli alberghi diffusi per un periodo non inferiore a dieci anni dalla sottoscrizione dell’accordo
bilaterale o, comunque, dalla data di completamento dei lavori se l’accordo è antecedente
- consentire ispezioni e controlli
- rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento.
Procedimento
L’avvio del procedimento è comunicato mediante pubblicazione sul sito istituzionale della
Regione – Sezione Turismo e Commercio - dopo la scadenza del termine finale per la presentazione
delle domande. Tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell’avvio del
procedimento.
I contributi sono concessi, secondo la
regola “
de minimis” tramite procedura valutativa a sportello fino ad esaurimento delle risorse
finanziarie disponibili.
I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio, entro
novanta giorni dalla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
Con il medesimo decreto è determinato l’ammontare delle spese ammissibili, l’ammontare del
contributo per un massimo di euro 20.000 (ventimila) per unità immobiliare e non superiore all’a
mmontare della richiesta avanzata in sede di domanda.
Rendicontazione
Ai fini della rendicontazione, il beneficiario presenta, entro il termine fissato nell’atto di
concessione, la documentazione ai sensi dell’
art.
41 della legge regionale 7/2000 corredata da:
- relazione illustrativa dei lavori effettuati
- copia della documentazione di spesa intestata al beneficiario (fatture, ricevute fiscali,
scontrini fiscali ‘parlanti’ che riportino il codice fiscale del beneficiario o che siano collegati
ad altro documento da cui si possa desumere il legame con il beneficiario stesso)
- dichiarazione che la documentazione di spesa trasmessa a rendiconto è conforme ai dati
risultanti dalle documentazioni informatiche emesse ai fini fiscali e che la stessa è relativa all’i
niziativa finanziata
- documentazione comprovante l’avvenuto pagamento
- copia del contratto stipulato con l’albergo diffuso per l’affidamento definitivo e per la
durata di almeno dieci anni della gestione dell’unità immobiliare oggetto del contributo.
Pena l’inammissibilità, il pagamento delle spese sostenute avviene esclusivamente tramite
bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, carta di credito o debito
collegata a un conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.
Il beneficiario prova l’avvenuto pagamento della spesa attraverso la copia di estratti conto
bancari o postali, o delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l’e
ffettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o prestatori di lavoro o servizi,
per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati.
La rendicontazione della spesa sostenuta è presentata esclusivamente via PEC all’indirizzo indicato nel Bando.
Per informazioni
Direzione centrale attivita' produttive e turismo
Servizio turismo e commercio
Arcangelo Genovese
Sede: Via Sabbadini n. 31, Udine
email
arcangelo.genovese@regione.fvg.it
email
turismoecommercio@regione.fvg.it
Raffaella Rizzi
email
raffaella.rizzi@regione.fvg.it