Contributi ad enti pubblici e soggetti privati, escluse le persone fisiche, che svolgono abitualmente attività culturali e di promozione del territorio, mediante realizzazione di Arene e altri siti comunque denominati destinati a eventi e spettacoli all’aperto, anche mediante ristrutturazione o riqualificazione di strutture esistenti, che tengano conto della sostenibilità ecologico-ambientale, idoneità logistica e insediativa dei progetti stessi.

AVVISO

Viste le numerose richieste di chiarimento pervenute a questo servizio in merito all’importo massimo del contributo concedibile, di cui all’articolo 7 “intensità del contributo” del Regolamento attuativo emanato con Decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2024, n. 079/Pres. e successivo Decreto n. 37399/GRFVG del 02/08/2024 del Servizio turismo e commercio, di approvazione dell’Avviso anno 2024 e relativi allegati, si precisa che l’importo massimo del contributo concedibile è da intendersi pari ad euro 100.000,00, quale ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Di cosa si tratta

Contributi ad enti pubblici e soggetti privati, escluse le persone fisiche, che svolgono abitualmente attività culturale e di promozione del territorio, per sostenere la realizzazione di Arene e altri siti comunque denominati destinati a eventi e spettacoli all’aperto anche mediante ristrutturazione o riqualificazione di strutture esistenti, che tengano conto della sostenibilità ecologico-ambientale, idoneità logistica e insediativa dei progetti stessi.

Ritorna all'indice

Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi enti pubblici e soggetti privati, escluse le persone fisiche, che svolgono abitualmente attività culturale e di promozione del territorio.
L’istanza di contributo può essere presentata anche in compartecipazione. A tali fini dovrà essere prodotto, in sede di domanda, l’accordo di compartecipazione ovvero l’atto contrattuale che regola i rapporti dei soggetti pubblici e/o privati che compartecipano alla realizzazione dell’i niziativa oggetto del contributo. Il contributo sarà ripartito in proporzione alla percentuale di partecipazione di ciascuno.
 

Ritorna all'indice

Finalità delle iniziative e spese ammissibili

Al fine di sostenere la realizzazione di Arene e altri siti comunque denominati destinati a eventi e spettacoli all’aperto sono concessi contributi per le seguenti spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda:

a) interventi di realizzazione di cui all’articolo 4 comma 1 lettera a) (nuova costruzione) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia);
b) interventi edilizi riconducibili alle categorie di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) (ampliamento) e c) ristrutturazione edilizia) della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19;
c) manutenzioni riconducibili alle categorie di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b) e d) della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19, inclusi gli impianti per l’aumento dell’efficienza energetica;
d) gli interventi realizzati in attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera k) della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19;
e) acquisto ed installazione di strutture e arredi necessari allo svolgimento di attività di spettacolo e eventi all’aperto connessi alla realizzazione di arene e altri siti comunque denominati, solo se inseriti all’interno di un intervento di cui alle lettere a), b), c) o d);
f) acquisto e posa in opera di attrezzature e macchinari necessari allo svolgimento di attività di spettacolo e eventi all’aperto connessi alla realizzazione di arene e altri siti comunque denominati, solo se inseriti all’interno di un intervento di cui alle lettere a), b), c) o d);
g) le spese generali, tecniche, per la sicurezza e di collaudo nella misura massima del 10% del contributo complessivo richiesto;
h) imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
i) per le imprese che optano per la rendicontazione ai sensi dell’articolo 41bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e s.m.i., le spese di certificazione fino al limite di euro 5.000,00.
Per l’anno 2024 è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Ritorna all'indice

Presentazione della domanda

La domanda di contributo, redatta secondo lo schema allegato all'avviso, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere inviata esclusivamente per via telematica tramite posta elettronica certificata all’indirizzo economia@certregione.fvg.it.

La domanda è presentata dalle ore 10.00 del 20 agosto 2024 e non oltre le ore 12.00.59 del giorno 20 settembre 2024.
Le domande presentate al di fuori dei suddetti termini sono inammissibili.

La domanda deve essere corredata da:
a) la relazione illustrativa compilato secondo il modulo A [formato doc] [formato pdf];
b) il cronoprogramma relativo alla realizzazione degli interventi, con evidenza della data di inizio e di fine intervento;
c) il quadro economico dell’intervento, compilato secondo il modulo B  [formato doc] [formato pdf];
d) in riferimento alla realizzazione di strutture fisse, la dichiarazione relativa al titolo di proprietà o altro diritto reale relativo alla disponibilità dell’area o dell’immobile oggetto dell’intervento con validità ultra-settennale dalla data della domanda di contributo. Sono ammissibili i diritti reali che consentono al richiedente l’esercizio di analoghi diritti che spettano al proprietario: la superficie, l’usufrutto e l’uso derivante da concessione pubblica che consenta al concessionario di eseguire tutte le opere oggetto dell’intervento da finanziare;
e) la dichiarazione che la struttura oggetto del contributo sarà utilizzata esclusivamente per eventi e spettacoli all’aperto di rilevanza regionale e sovraregionale, nonché l’impegno a trasmettere nei termini e con le modalità di cui all’articolo 12, comma 4, del Regolamento il programma annuale degli eventi e spettacoli realizzati e da realizzare nell’arena oggetto di contributo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno;
f) la dichiarazione relativa agli eventuali altri contributi richiesti o ottenuti dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per il medesimo intervento;
g) la dichiarazione di conoscere e accettare le disposizioni del Regolamento;
h) l’impegno a rispettare nella realizzazione dell’iniziativa la vigente normativa in materia di lavori pubblici di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e in materia di edilizia ai sensi della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19, nonché la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
i) l’impegno a garantire la quota di copertura della spesa ammissibile eventualmente non coperta da contributo regionale;
j) la dichiarazione di aver preso visione della nota informativa sul procedimento e sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), pubblicata sul sito nella pagina dedicata alla linea contributiva;
k) la copia dell’accordo di compartecipazione nel caso di cui all’articolo 2, comma 2 del regolamento.

Nel caso di compartecipazione di cui all’articolo 2, comma 2 del regolamento, la domanda di contributo e la documentazione relativa a corredo, sono sottoscritte da TUTTI i soggetti richiedenti. Il contributo è ripartito in proporzione alla percentuale di partecipazione di ciascuno.

Ritorna all'indice

Concessione del contributo

I contributi sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio sulla base della graduatoria, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa.

Con il medesimo decreto sono stabiliti i termini per la rendicontazione della spesa, nonché i termini per la realizzazione dell’iniziativa, che non possono in ogni caso essere superiori a ventiquattro mesi dalla comunicazione della concessione.

Su richiesta del beneficiario, eventuali erogazioni anticipate della spesa, potranno essere disposte ai sensi degli articoli 57 e 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14.

L’importo del contributo concedibile a favore di ciascun soggetto richiedente è calcolato nella misura massima dell’ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile fino al limite di euro 100.000,00 e comunque nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio regionale. Resta a carico del beneficiario la quota di spesa ammissibile eventualmente non coperta dal contributo regionale o da altri finanziamenti concessi.

I contributi possono essere concessi secondo la regola “de minimis”, di cui al Regolamento (UE) 13 dicembre 2023, n. 2023/2831 (Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L del 15 dicembre 2023. Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 2023/2831, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a una impresa unica non può superare euro 300.000,00 nell’arco di tre anni.

Nel caso di applicazione del regolamento “de minimis”, al beneficiario è richiesta la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in “de minimis” di cui al Regolamento (UE) 2023/2831.
 

Ritorna all'indice

Vincolo di destinazione

Ai sensi degli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 7/2000, il beneficiario ha l’obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili e dei beni mobili per la durata di cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi. Per i beneficiari che sono imprese è inoltre, stabilito l’obbligo di mantenere la sede o unità operativa nel territorio regionale per la medesima durata. La durata dei vincoli è ridotta a tre anni per i beneficiari che sono piccola e media impresa (PMI) di cui alla Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione Europea del 6 maggio 2003. 

Ritorna all'indice

Rendicontazione

Il soggetto beneficiario presenta - mediante PEC all’indirizzo economia@certregione.fvg.it - la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione, corredata da una relazione illustrativa finale del progetto realizzato, da un riepilogo delle spese complessivamente sostenute e delle entrate complessivamente percepite, nonché dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

La rendicontazione della spesa è presentata, con le modalità di cui al comma 1, dagli enti pubblici, ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 7/2000, dai soggetti diversi dagli enti pubblici ai sensi dell’articolo41 della legge regionale 7/2000. Per le sole imprese, la rendicontazione può essere presentata in modo semplificato ai sensi dell’articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

Ritorna all'indice

Contatti

Direzione centrale attività produttive e turismo
Servizio turismo e commercio

PEC:  economia@certregione.fvg.it

e.mail:  turismoecommercio@regione.fvg.it

 

Ritorna all'indice

.