Contributi straordinari ai Comuni proprietari di rifugi escursionistici finalizzati all’acquisto di beni mobili funzionali ai servizi di accoglienza degli ospiti.

Di cosa si tratta

Con la legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, articolo 2, commi dal 71 al 76, pubblicata sul 4° supplemento ordinario n. 29 del 9 agosto 2024 al Bollettino Ufficiale n. 32 del 7 agosto 2024, l’A mministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni proprietari di rifugi escursionistici un contributo straordinario finalizzato all’acquisto di beni mobili funzionali ai servizi di accoglienza degli ospiti.

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Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi i Comuni proprietari di rifugi escursionistici come definiti dall’articolo 33 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, ovvero quali strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in località isolate di zone montane, servite da strade aperte al traffico ordinario o da impianti di risalita in servizio pubblico.

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Presentazione della domanda 

La domanda di contributo, una per singolo rifugio escursionistico, è presentata dall’1 al 30 settembre 2024, alla Direzione centrale attività produttive e turismo, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Il contributo è concesso per le spese sostenute a partire dall’1 gennaio 2024.
La domanda deve essere corredata da una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa.

Nella sezione "modulistica" è reso disponibile un fac-simile di domanda che può essere utilizzato per la presentazione dell’istanza.

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Concessione del contributo

I contributi sono concessi con procedimento a sportello ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei limiti delle risorse disponibili, con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio.

L’importo del contributo concedibile a favore di ciascun soggetto richiedente è pari all’importo massimo di 20.000 euro.

Per l’anno 2024 le risorse disponibili sono pari a 50.000 euro.

Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l’erogazione del contributo, in unica soluzione e in via anticipata, in deroga alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.

I contributi sono concessi secondo la regola “de minimis”, di cui al Regolamento (UE) 13 dicembre 2023, n. 2023/2831 (Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L del 15 dicembre 2023. Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 2023/2831, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a una impresa unica non può superare euro 300.000,00 nell’arco di tre anni.

All’istante è richiesta la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in “de minimis” di cui al Regolamento (UE) 2023/2831.

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Contatti

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E TURISMO
Servizio turismo e commercio

PEC economia@certregione.fvg.it

Casella mail turismoecommercio@regione.fvg.it

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